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Questa analisi del concetto di legge è l'espressione dell'estremo pragmatismo con cui Croce concepisce la vita umana. Della quale la spiritualità è la forma razionale, non la negazione.
LE LEGGI COME PRODOTTI DELL'INDIVIDUO La legge è un atto volitivo che ha per contenuto una serie o classe di azioni. Questa definizione esclude anzitutto dal concetto di legge un carattere che di solito è considerato essenziale, la socialità; ossia estende il concetto di legge al caso dell'individuo isolato. Ma perché non accadano equivoci in un punto, com'è questo, importante, sarà bene avvertire che la parola "società" ha due significati, uno empirico e l'altro filosofico, e che, escludendo dal concetto di legge il primo, non s'intende, e non si potrebbe, escludere l'altro. La realtà è unità e molteplicità insieme, e un individuo è concepibile solo in quanto ha di fronte altri individui, e il processo del reale è effettivo in quanto gl'individui sono in relazione. Senza molteplicità non si avrebbe né conoscenza né azione né arte né pensiero né utilità né moralità: un individuo isolato, cioè avulso dalla realtà che lo costituisce e che egli costituisce, sarebbe qualcosa di astratto, epperò di assurdo. Ma assurdo quel concetto non è, quando si adopera con intento polemico contro un concetto falso, e l'individuo viene inteso come isolato non già assolutamente, ma relativamente a certe condizioni contingenti, che a torto si ponevano come essenziali; e qui invece astratto e irreale sarebbe da dire l'adoperato concetto di società. Perché "società" significa altresì una molteplicità di esseri della medesima specie, dove, com'è chiaro, s'introduce subito un carattere arbitrario, che è il concetto naturalistico di medesimezza di specie. Ma, se anche mancasse questa empirica medesimezza, non per ciò la società, la reale società, mancherebbe. Un uomo potrà non ritrovare tra una moltitudine di uomini i suoi simili, e si condurrà come se quegli altri uomini non esistessero; e nondimeno anche in questo caso vivrà in società con gli esseri che si chiamano naturali o soprannaturali, col suo cane, col suo cavallo, con le piante, con la terra, coi morti e con Dio. Cacciato in solitudine, cioè distaccato dagli altri esseri della sua medesima specie, quelle altre forme di società, ossia la comunione con la realtà, persisteranno sempre e gli daranno modo di proseguire la sua vita di contemplazione, di pensiero, di azione e di moralità. Per intendere lo spirito nella sua universalità, è necessario prescindere dalle contingenze; e la società, in significato empirico, è contingenza, che il concetto d'individuo isolato (isolato da essa e non dalla realtà, dalla societas hominum e non dalla societas entium) ci aiuta a superare. Donde i grandi servigi che questo concetto ha resi alla Logica, all'Estetica, e segnatamente all'Economica, la quale si è cominciata a svolgere come filosofia solo quando ha trattato i fatti economici come tali che avvengano, prima che nelle così dette "società", nell'individuo, formando il concetto di un'economia isolata. Per converso, Economica, Estetica, Etica, tutte le scienze e tutti i problemi filosofici, hanno smarrito la loro vera indole e si sono imbastarditi, quando il grossolano sociologismo ha rituffato nelle contingenze sociali quegli universali, che a gran fatica i filosofi avevano sciolti da esse per pensarli nella loro purità. Dunque, col definire le leggi come formazioni che hanno luogo non solo nelle società, ma anche nell'individuo isolato, s'intende semplicemente guidare lo sguardo a fermarsi sul concetto della vera società, che è la realtà tutta, e non lasciarlo vagare e confondere in cose accidentali. Non occorrono grandi artifici per escogitare casi d'individui che pongano leggi a sé medesimi, e le eseguano e le cangino, e si assegnino premi e infliggano punizioni; né fa d'uopo chiamare a questo fine il buon Robinson, tante volte incomodato dagli economisti. Senza dover compiere lo sforzo d'immaginarsi gettati sopra un isolotto deserto con solo un sacco di grano e una Bibbia, basta osservare la vita quotidiana, perché gli esempi di legislazione individuale si presentino in folla nei cosiddetti programmi di vita. Chi può vivere senza programmi? Chi non ferma entro sé che egli vorrà tali e tali azioni, e ne eviterà tali e tali altre? Fin dall'adolescenza si comincia a legiferare entro noi stessi a questo modo, e per tutte le altre età della vita prosegue questa interiore produzione di leggi, che è spezzata solamente dalla morte. E si dirà per esempio: - lo dedicherò la mia vita all'agricoltura, e ogni anno, dal giugno al novembre, dimorerò in campagna; ma dal decembre al febbraio tornerò in città e dal marzo al maggio viaggerò per diletto e istruzione. - Programma che si determinerà e specificherà secondo le varie condizioni e possibilità che si prenderanno a considerare, stabilendosi le proprie individuali leggi circa il modo di comportarsi rispetto alla religione, alla famiglia, al matrimonio, agli amici, allo Stato, alla Chiesa, o anche rispetto al tale o tal altro individuo; perché (com'è noto dalle spiegazioni date nella Logica) l'individuo, concepito che sia quasi entità fissa, diventa anch'esso concetto, ossia astrazione, gruppo, serie e classe. E chi ne avesse vaghezza potrebbe agevolmente istituire il raffronto tra i programmi o leggi individuali, e le leggi che si chiamano sociali; e ritroverebbe nell'individuo statuti fondamentali, leggi, regolamenti, ordinanze, disposizioni transitorie, contratti, leggi singolari, e tutte le altre formazioni legali, che si osservano nella società. In che mai i programmi dell'individuo differiscono dalle leggi della società? Quelle leggi non sono forse programmi, e quei programmi non sono leggi? A questa interrogazione, che formoliamo non per esprimere un dubbio che sia in noi, ma per affermare un fatto che ci sembra irrefragabile e da resistere a qualsiasi contradizione, si può tuttavia rispondere obiettando (ed è obiezione comune) che tra le leggi individuali e le leggi della società e dello Stato intercede una grande differenza: queste sono costrittive, quelle no; e perciò queste sono veramente leggi, quelle restano meri programmi. Ma di codesta obiezione, come qui è ragionata, non possiamo fare caso alcuno; perché, avendo oramai percorso tutta la Filosofia della pratica, generale e speciale, non abbiamo incontrato mai, nell'ambito del volere e dell'operare, ciò che si chiama "costrizione" (salvo che in significato negativo, come deficienza di volontà e di azione). Nessun'azione può essere mai costretta; ogni azione è libera, perché lo Spirito è libertà: potrà, in un determinato caso, non ritrovarsi l'azione che si era immaginata, ma un'azione costretta è cosa che non s'intende, perché i due termini sono ripugnanti. Il fatto smentisce la nostra affermazione? Guardiamo dunque il fatto direttamente e spregiudicatamente, e, per esser sicuri di non sbagliare, prendiamolo in una forma estrema: per esempio, in quella della legge di un terribilissimo despota, il quale, circondato da sgherri, comandi a una torma di uomini di recargli i loro primogeniti per sacrificarli al dio, nel quale egli fida e che essi discredono. Gli uomini, che ascoltano questa manifestazione di volontà, sono costretti da essa? Quale minaccia può far dir sì a chi vuol dir no? Quella torma di uomini si ribellerà, prenderà le armi, sbaraglierà le schiere del despota, lo ucciderà o lo ridurrà all'impotenza di nuocere; e la legge non eserciterà, in questa ipotesi, nessun'efficacia costrittiva. Ma anche nell'altra ipotesi, che essi non si ribellino e che, per non rischiare la vita o perché differiscano il ribellarsi a momento più propizio, si pieghino per intanto al volere del despota e consegnino alla morte i loro figliuoli, essi non avranno sofferto nessuna costrizione, ma avranno liberamente voluto: voluto serbare la propria vita a spesa di quella dei figliuoli, o sacrificare alcuni di questi per acquistar tempo e mettersi in grado di ribellarsi con isperanza di vittoria. Cosicché nelle leggi sociali si ha ora l'osservanza ora l'inosservanza della legge; ma l'una e l'altra, liberamente. L'inosservanza potrà esser seguita da ciò che si chiama pena: cioè il legislatore, che ha imposto una certa classe di azioni, prenderà contro chi non le esegua certi determinati provvedimenti e vorrà un'altra classe di azioni, designata ad agevolare la prima (perché la pena è una nuova condizione di cose, che si pone all'individuo e secondo la quale si cerca d'indurlo a cangiare il suo precedente modo di azione); - ma la pena trova sempre di fronte a sé la libertà dell'individuo. Per evitare la pena o il rinnovarsi dalla pena questi potrà, liberamente, osservare la legge; ma ciò non toglie che potrà anche liberamente ribellarlesi, come nel caso che abbiamo descritto. Se nelle leggi individuali manca la coazione, questa parimente manca sempre nelle leggi sociali; e, per contrario, quel che è davvero nelle leggi sociali è del pari nelle osservanze e nelle ribellioni, nei premi e nelle pene delle leggi individuali. Per tornare all'esempio recato di sopra, l'individuo, il quale si è prefisso come programma di fare l'agricoltore, può essere preso a un tratto da un gran desiderio di darsi alla pittura o alla musica, e ciò che prima gli era piaciuto, può ormai dispiacergli: quella dimestichezza con la terra madre, con le messi e le vendemmie, che gli sorrideva come condizione adatta a lui, come suo vero ideale di vita, gli può tornare fastidiosa e ripugnante. Ma, se egli è uomo serio, se non vuole e disvuole a ogni attimo, se non presenta nella sua cerchia individuale il pieno riscontro di quei popoli che cangiano a mezzo novembre le leggi poste nell'ottobre e passano di riforma in riforma, di rivoluzione in rivoluzione, egli esaminerà la situazione nella quale è posto, e riconoscerà, per esempio, che il desiderio, sortogli nell'animo, è velleità che non risponde alla sua vera vocazione, e determinerà che il primo programma deve rimanere intatto; onde s'impegnerà in lui una lotta tra quel programma e la nuova e ribelle volizione. Potrà accadere, in questo caso, che l'individuo dell'esempio trascuri talvolta il programma tracciato per abbandonarsi alle tentazioni del suo dilettantismo pittorico o musicale; ma poiché ciò accadrà contro la sua legge individuale, e forza deve restare alla legge, l'inosservanza sarà seguita da particolari provvedimenti, come di gettare via pennelli e violino, o d'inibirsi perfino quei momenti di svago in simili dilettazioni che egli prima si concedeva e che ora gli sono diventati pericolosi. In altri termini, in caso d'inosservanza della sua legge l'individuo s'infligge fatiche e astinenze, che debbono dirsi, a pieno titolo, autocastighi. E per passare all'altra ipotesi, analoga a quella che si è contemplata per le leggi sociali, se 1'individuo si sentirà invaso da tal furore pittorico o musicale da venire nella persuasione che il primitivo programma, la primitiva sua legge individuale, non rispondeva o non risponde più alle sue vere e profonde tendenze, egli si ribellerà contro la legge e la distruggerà in sé: proprio allo stesso modo che il popolo, nell'altro esempio, distruggeva la legge del despota, combattendo, imprigionando o ammazzando costui. I programmi o leggi individuali sono dunque leggi; e poiché questo concetto si estende così all'individuo isolato come alla società, il carattere della socialità non è essenziale al concetto di legge. Anzi, per meglio determinare, le sole leggi, che realmente esistano, sono le individuali; onde leggi individuali e leggi sociali non possono porsi come due forme del concetto generale di legge, tranne che individuo e società non vengano presi entrambi in significato empirico e si esca dalla considerazione filosofica. Intendendo l'individuo nel significato filosofico, come lo Spirito concreto e individualizzato, è chiaro che anche le così dette leggi sociali si riducono alle individuali, perché per osservare una legge bisogna farla propria, cioè individualizzarla, e per ribellarlesi bisogna espellerla dalla propria personalità, nella quale essa indebitamente tentava di restare o d'introdursi. L'esclusione del carattere di socialità dal concetto di legge sgombra la filosofia da una sequela di problemi e correlative teorie, che avevano a loro presupposto quel preteso carattere. Principale tra essi, la distinzione delle leggi in politiche e giuridiche da un canto, e in meramente sociali dall'altro; e poi delle leggi giuridiche in leggi di diritto pubblico e privato, civile e penale, nazionale e internazionale, in leggi propriamente dette e regolamenti, e così via. Se il concetto stesso di leggi, sociali è empirico, empiriche saranno altresì tutte le distinzioni e suddistinzioni che ne vengono proposte, e non è possibile difendere una distinzione contro un'altra o correggere quelle finora date e proporne di nuove. Chi tolga in esame una qualsiasi di quelle distinzioni, avverte subito il loro mancamento filosofico. Così le leggi giuridiche o politiche sono state distinte dalle meramente sociali, dicendosi che quelle sono coattive e queste convenzionali; laddove la coazione, per le ragioni già esposte, è inconcepibile nelle une non meno che nelle altre: che se poi per coazione s'intende la minaccia di una pena, questa si trova nelle leggi meramente sociali non meno che nelle giuridiche. È legge, che si suole chiamare giuridica, che non bisogni falsificare la pubblica moneta: chi la falsifica, corre il rischio di buscarsi alcuni anni di reclusione. È legge, che si suole chiamare sociale, che bisogni rispondere al saluto col saluto: chi non risponde, corre il rischio di essere giudicato uomo malamente educato ed escluso dai circoli della gente per bene. C'è differenza essenziale tra le due sorta di leggi? È stato fatto il tentativo di differenziarle, affermando che le prime sono promulgate da un potere supremo, che ne invigila l'osservanza, e le seconde da circoli particolari d'individui. Ma quel potere supremo non ha certamente sede in un superindividuo, che domini gl'individui, sibbene negli individui stessi; e, se è così, tanto esso vale e può, quanto valgono e possono gl'individui che lo formano. Vale a dire, quelle leggi giuridiche sono leggi di una cerchia che viene bensì empiricamente considerata più stretta e più forte, ma nella quale esse in tanto si attuano in quanto gl'individui spontaneamente vi si conformano, reputando loro conveniente il conformarvisi. Monarchi, che si tenevano potentissimi, sono stati spesso disingannati dagli avvenimenti, i quali hanno loro praticamente e spiacevolmente dimostrato, che la forza non era già delle loro persone o del loro titolo, ma di un consenso universale, mancato il quale la loro potenza stessa mancava, o si contraeva in un gesto d'impotente comando, assai prossimo al ridicolo. Leggi, che sembrano ottime, restano inapplicabili, perché incontrano la tacita resistenza generale, o, come si dice, non rispondono ai costumi: il che basterebbe a illuminare le menti circa l'unità inscindibile del casi detto Stato e della così detta società. Lo Stato non è entità, ma complesso mobile di svariate relazioni tra individui. Potrà essere comodo delimitare alla meglio questo complesso ed entificarlo per contrapporlo agli altri complessi: su ciò non cade dubbio, e noi lasciamo ai giuristi l'escogitazione di queste e di altrettali distinzioni, opportune sebbene fittizie, né pensiamo minimamente a condannare come irrazionale l'opera loro. Diciamo soltanto che bisogna non dimenticare che il fittizio è fittizio, e rinunziare a ragionarlo come reale, e astenersi dal riempire volumi e volumi di faticose disquisizioni filosofiche, vuote di effetto, laddove vuote non sono, nella cerchia loro, le distinzioni pratiche, da cui quelle prendono le mosse. Noi che non siamo giuristi ma filosofi, e ai quali perciò è vietato formare e adoperare distinzioni pratiche o empiriche, dobbiamo concepire come leggi, e tutte agguagliare nell'unica categoria della legge, così la Magna charta inglese, come lo statuto della "Mafia", siciliana o della "Camorra" napoletana; così la Regula monachorum di san Benedetto, come quella della "brigata spendereccia", che Folgore da San Gemignano e Cene della Chitarra cantarono in sonetti e che Dante ricorda; così il diritto canonico e il codice militare, come quel droit parisien, che un certo personaggio del Balzac [in Le pére Goriot] aveva studiato per tre anni nel salottino celeste di una signora e in quello roseo di un'altra, e che, quantunque nessuno ne parli mai, forma (diceva il gran romanziere) "une haute jurisprudence sociale, qui, bien apprise et bien pratiquée, mène à tout". Che più ? Sono leggi persino quelle leggi letterarie e artistiche, in cui si manifesta la volontà di promuovere la produzione di opere le quali abbiano tale o tal altro genere di argomenti e di ordinamento: come sarebbe, per esempio, che i drammi debbano essere divisi in cinque atti o in tre "giornate", e che i romanzi non debbano passare le quattro o cinquecento pagine in sedicesimo, e che una statua monumentale debba essere nuda o vestita all'eroica. È evidente che, se qualcuno le viola, può essere escluso (come infatti è o era escluso) dalle accademie del "buon gusto"; il che non impedirà che per ciò stesso venga accolto nelle antiaccademie degli scapigliati: proprio come l'essere incorso nelle punizioni che il codice penale commina, è titolo di ammissione in talune società di delinquenti. Questi esempi, che abbiamo scelti tra i più strani e meglio atti a fare scandalo, giovano a mettere bene in chiaro che il concetto di legge, quando si voglia filosofarvi sopra, dev'essere preso in tutta la sua estensione logica. Una curiosa sorta di falso pudore stima contrario alla dignità filosofica l'immischiarsi di certi argomenti, e inclina perciò a restringere arbitrariamente, e di conseguenza a falsare, tal uni concetti filosofici. E quello di Legge, in particolare, è avvolto da una tradizione di solennità e reca con sé associazioni, che occorre rimuovere. Altrimenti, non è dato intendere. neppure che cosa intrinsecamente siano e come esercitino la loro efficacia quelle non scritte e ferme leggi degli dèi, che Antigone opponeva ai decreti degli uomini; o i detti di Lacedemone, per obbedire ai quali caddero i trecento alle Termopili; o le leggi della patria, che con irresistibile autorità imposero a Socrate di restare in carcere sul punto che altri gli consigliava e agevolava la fuga. La vita si compone di azioni piccine e di azioni grandi, di minimi e di massimi, o meglio di un fitto tessuto di azioni sempre varie; e non è pensiero troppo accorto tagliare quel tessuto in pezzi, e scartarne alcuni come meno belli, per contemplare poi nei soli pezzi prescelti, e così ritagliati e sconnessi, il tessuto, che non c'è più. (Benedetto Croce, Filosofia della pratica, pp. 307-316 dell'edizione 1923) |
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